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STATUTO
Art. 1 -
E' costituita in Roma " L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.).
Art. 2 -
La Sede centrale è in Roma, l'Unione è territorialmente organizzata in Consigli regionali ed in Sezioni provinciali dalle quali dipendono le Sottosezioni comunali ed intercomunali delle rispettive province.
Le sezioni provinciali, appartenenti alla stessa regione, costituiscono il Consiglio regionale.
DEGLI SCOPI
Art. 3 -
L'Unione è apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone anche i seguenti scopi:
a) esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria;
a) onorare la memoria dei caduti per causa di servizio e dei soci defunti;
b) mantenere vivo tra i soci il sentimento di fratellanza e della solidarietà
c) praticare l'elevazione spirituale dei soci che si considerano come membri di una sola grande famiglia; esaltare in essi l'orgoglio delle minorazioni subite nell'adempimento di un dovere nazionale e sociale e contribuire a renderli ancora forze operanti per il bene della Patria;
d) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituzioni che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per servizio;
e) praticare tutta la possibile assistenza morale ai soci ivi compresa l'attività ricreativa e culturale;
f) esercitare e svolgere tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio che le leggi dello Stato e delle regioni demandano all'UNMS;
g) attuare la collaborazione ed i collegamenti con le Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni;
h) l'Unione non persegue finalità di lucro e i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
i) l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali per i mutilati e invalidi per servizio, secondo direttive espresse dal Consiglio Nazionale;
j) l'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
k) il criterio della elettività è alla base degli Organi statutari.
Art. 3 Bis -
L'Unione per la realizzazione dei suoi fini e per lo sviluppo civile, economico e sociale dei mutilati e invalidi per servizio:
a) promuove provvedimenti legislativi e amministrativi a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale;
b) tutela ed assiste gratuitamente gli iscritti, le vedove e gli orfani nelle controversie n materia di collocamento obbligatorio;
c) fornisce consulenza medico-legale nelle pratiche di pensione privilegiata e equo-indennizzo;
d) assiste tecnicamente gli associati per il conseguimento dell'assistenza economica da parte degli enti locali;
e) promuove la riabilitazione, il recupero e l'integrazione degli invalidi per servizio in ogni settore della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia;
f) eroga contributi in caso di grave, eccezionale stato di bisogno, compatibilmente alle disponibilità di bilancio;
g) cura, per quanto possibile l'aggiornamento professionale dei giovani, a livello regionale;
h) promuove iniziative a favore della categoria nel campo della formazione e aggiornamento, organizzazione e partecipazione a ricerche e dibattiti di interesse nazionale o internazionale;
i) svolge attività di studio, indagine, promozione e sviluppo su problemi interessanti la categoria;
j) promuove cooperative sociali per i soci.
DEI SOCI
Art. 4 - L'Unione si compone di soci effettivi, soci benemeriti e soci simpatizzanti
Art. 5 - Possono essere soci effettivi tutti coloro che sono insigniti dello speciale distintivo d'onore di mutilati in servizio e per causa di servizio, istituito per i militari con RD 28 settembre 1934, n.1820, ed esteso agli appartenenti al Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza con RD 13 dicembre 1934, n.2100 ed a quelli del Corpo degli Agenti di Custodia con legge 2 aprile 1957, n.226, concesso secondo le norme del DM 20 maggio 1935 e, per gli Agenti di Custodia, giusta DM 27 agosto 1959; per il personale civile dello Stato con RD 23 gennaio 1940, n.70 e per gli appartenenti
al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con RD 16 marzo 1942, n.699, concesso agli stessi secondo il DPR 17 luglio 1957, n.763 per i dipendenti degli Enti locali con RD 9 dicembre 1941, n.1591 e concesso secondo il DPR 15 dicembre 1960, n. 1813, a tutti coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alle tabelle richiamate nell'art.1 della legge 4 maggio 1951, n.306, ovvero allegate al DPR 23 dicembre 1978, n.915 e sue successive modificazioni.
Possono essere ammessi a far parte dell'Unione anche le vedove ed i vedovi risposati, gli orfani ed equiparati, i genitori, i fratelli:
a) dei caduti per servizio;
b) degli invalidi e dei mutilati per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria, purchè abbiano od abbiano avuto i requisiti per il conseguimento della pensione privilegiata ordinaria indiretta o di reversibilità, ovvero dell'equo indennizzo.
Sono soci benemeriti coloro che hanno acquisito reali meriti a favore dell'Unione, riconosciuti dal Consiglio Nazionale.
Sono soci simpatizzanti coloro che hanno dimostrato interesse per i problemi della categoria, condividendone attività ed iniziative e sono ammessi dai comitati provinciali.
I soci effettivi, benemeriti e simpatizzanti possono ricoprire tutte le cariche associative.
Il Congresso nazionale e il Consiglio nazionale possono attribuire la qualità di Presidente Nazionale Onorario su proposta del Comitato Esecutivo. I presidenti onorari regionale e provinciale sono nominati dal Comitato Esecutivo su proposta rispettivamente del Consiglio regionale e provinciale.
Art. 6 - Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonch� le direttive e le deliberazioni emanante dagli organi dell'Unione. Essi in ogni caso debbono mantenere condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che sono alla base del contenuto morale dell'Unione.
Art. 7 - La domanda di ammissione a socio dell'Unione deve essere diretta al Comitato provinciale del luogo di residenza dell'aspirante e può essere accolta o respinta con decisione motivata; in quest'ultimo caso, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, l'interessato ha facoltà di ricorrere in prima istanza al Comitato Esecutivo, ed in seconda istanza, pure entro altri trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.
DEGLI ORGANI
Art. 8 - Sono organi centrali dell'Unione:
a) il Congresso Nazionale dei soci;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente e i tre Vicepresidenti;
e) il Collegio Centrale dei Sindaci;
f) il Collegio dei Probiviri.
Sono organi periferici dell'Unione:
a) l'Assemblea regionale e il Consiglio regionale;
b) l'Assemblea provinciale;
c) il Comitato provinciale e il Presidente della Sezione;
d) il Collegio provinciale dei Sindaci.
Tutte le cariche elettive dell'Unione non sono retribuite.
L'attività comunque svolta dai dirigenti centrali e periferici dell'UNMS sarà sempre considerata siccome svolta nell'adempimento del mandato ricevuto con l'elezione e con la nomina alle singole cariche e non potrà costituire in nessun caso rapporto di impiego con l'Unione.
Art. 9 - Sono di competenza del Congresso Nazionale:
a) le modifiche allo Statuto sociale;
b) l'elezione del Presidente dell'Unione e dei tre Vicepresidenti.
c) l'elezione di tre membri effettivi e due supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci. I tempi e i modi di attuazione dei punti b e c del presente articolo sono determinati nel regolamento congressuale.
d) l'elezione del Collegio dei Probiviri.
In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di uno o più componenti del Comitato Esecutivo, subentrano i candidati non eletti rispettivamente dal Congresso Nazionale o dall'Assemblea regionale.
Il componente o i componenti così subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo.
Il Congresso Nazionale, inoltre, può deliberare su tutte le questioni che riguardano l'Unione e tracciare le direttive da seguire per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 10 - Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, ed in via straordinaria, quando il Consiglio nazionale lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei soci.
Al Congresso Nazionale prendono parte di diritto il Comitato Esecutivo, il Collegio Centrale dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri ed i Presidenti dei Consigli regionali, senza diritto al voto a meno che non siano rappresentanti eletti dalle rispettive assemblee provinciali.
Partecipano al Congresso Nazionale i rappresentanti eletti dalle Assemblee provinciali all'uopo convocate nel rapporto di uno per ogni duecento soci aventi diritto al voto o frazione di duecento.
Il Congresso Nazionale dichiarato aperto dal Presidente dell'Unione o dal Vicepresidente nazionale o dal più anziano dei componenti del Comitato Esecutivo uscente, elegge il proprio presidente che ne dirige i lavori, due vicepresidenti, due segretari, tre scrutatori, quattro questori, nonchè la commissione per la verifica dei poteri.
Art. 11 - La votazione sempre palese: solo per le questioni di indole personale e per l'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto. In casi eccezionali e su proposta di almeno un terzo dei rappresentanti, la votazione ha luogo per appello nominale.
Ogni delegato deve esprimere il voto personalmente.
Sono approvate tutte le proposte che riportino la maggioranza dei voti.
Per gli emendamenti alla Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei rappresentanti eletti nelle assemblee provinciali. A tutte le cariche associative, sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
A parità di voti, si considerano eletti coloro che abbiano una maggiore anzianità di iscrizione all'Unione, ovvero, a parità, una maggiore anzianità anagrafica.
Art. 12 - Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente dell'Unione almeno sei mesi prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata diretta ai Consigli regionali e alla Sezioni provinciali, con l'invito a queste ultime a far eleggere dalle rispettive Assemblee i propri rappresentanti.
Il Congresso Nazionale è validamente costituito in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei rappresentanti eletti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentati.
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 13 - Il Consiglio Nazionale è composto dai membri del Comitato Esecutivo e dai Presidenti o Vicepresidenti dei Consigli regionali nonchè dal Presidente o dal Vice Presidente del Gruppo della regione Valle d'Aosta. Esso ha poteri deliberativi.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno, per approfondire ed esaminare le problematiche e le proposte da trasferire in sede di conferenza Stato/ Regione, per l'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dal secondo comma dell'art.27 del presente statuto e quando lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso, oppure almeno sette Consigli regionali.
Il Consiglio Nazionale:
1) approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo dell'Unione;
2) fissa le direttive generali sull'organizzazione e amministrazione dell'Unione, approvandone i regolamenti;
3) delibera la convocazione del Congresso in via ordinaria o straordinaria, approvandone l'ordine del giorno;
4) elegge il Presidente nazionale o il Vicepresidente nazionale in caso di vacanza della carica o di impedimento ad esercitarla.
La persona così eletta dura in carica fino al Congresso Nazionale successivo.
5) disciplina le indennità e le spese di rappresentanza e di carica entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale;
6) approva le modifiche statutarie ritenute improrogabili e necessarie o richieste dagli organi di ontrollo, con obbligo di ratifica, nella prima utile riunione ordinaria o straordinaria del Congresso Nazionale.
Art. 14 - Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata diretta ai componenti del Consiglio stesso, almeno un mese prima della data fissata per la riunione.
Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
DEL COMITATO ESECUTIVO
Art. 15 - Il Comitato Esecutivo, formato dal Presidente Nazionale, dai tre Vice Presidenti e dai tre coordinatori di cui all'art. 20 bis, è presieduto dal Presidente dell'Unione e si riunisce, su invito del Presidente, possibilmente ogni due mesi, o comunque non oltre quattro mesi, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato provvede all'amministrazione ordinaria dell'Unione; ratifica gli atti di costituzione e le elezioni delle cariche sociali regionali, provinciali e comunali; prepara i bilanci preventivo e consuntivo dell'Unione e redige le relazioni annuali; redige i regolamenti ed emana tutte le disposizioni relative al personale dell'Unione; vigila sull'andamento contabile amministrativo delle sezioni e ne vista i bilanci; adotta le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio nazionale quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione, e sia dovuto a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza, dandone relazione alla prima successiva adunanza del Consiglio stesso, al fine di ottenere la ratifica; in caso di negata ratifica rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo, sino al momento della deliberazione del Consiglio nazionale.
Il Presidente ha la facoltà di invitare a partecipare alle sedute consulenti tecnici su determinati argomenti.
Il Comitato delibera inoltre su tutti gli altri provvedimenti che il Presidente dell'Unione ritiene di sottoporre al suo esame.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza.
I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due successivi mandati associativi; qualora venga meno la maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo, quelli rimasti in carica devono promuovere la convocazione del Congresso per provvedere alla sostituzione dei mancanti. La carica di Presidente dell'Unione è incompatibile con ogni altra carica associativa.
DEL PRESIDENTE
Art. 16 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Unione a tutti gli effetti di legge, ne firma gli atti e sta per essa in giudizio come convenuto e come attore, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, a meno che non si tratti di provvedimenti conservativi, cautelativi e possessori.
Il Presidente vigila perchè siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti e sul buon andamento degli uffici centrali e periferici; provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese; può attribuire specifiche funzioni ai membri del Comitato Esecutivo; adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica del Comitato Esecutivo, i provvedimenti di competenza del Comitato stesso.
Art. 17 - I tre Vicepresidenti coadiuvano il Presidente, in particolare uno con funzioni vicarie e gli altri due con deleghe rispettivamente nel settore organizzativo ed amministrativo e legislativo e di coordinamento dei Consigli regionali.
DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI
Art. 18 - Il Collegio Centrale dei Sindaci è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti tra i soci e non soci dal Congresso Nazionale. Essi durano in carica fino alla successiva riunione ordinaria del Congresso Nazionale e possono essere rieletti per non più di due successivi mandati associativi.
I candidati del Collegio Centrale dei Sindaci dovranno essere in possesso di specifica competenza nel campo contabile-amministrativo, sia per avere in passato esplicata l'attività sia per averne titolo per studio e/o servizio attivo al momento della candidatura.
Il Collegio Centrale dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Unione e ne vista i bilanci.
I Sindaci debbono ispezionare i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa informando immediatamente il Presidente di qualsiasi, eventuale, irregolarità.
Il Collegio Centrale dei Sindaci si riunisce per la verifica trimestrale ed emette regolare verbale e partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale.
La carica di componente del Collegio Centrale dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica associativa.
Il Collegio Sindacale è presieduto a base dell'art.2398 C.C., ove il Congresso non provveda direttamente alla nomina del suo presidente e nessuno dei candidati sia iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri è composto di un presidente, di due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale fra cittadini soci e non soci, di specchiata moralità e rettitudine.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due successivi mandati associativi.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica associativa.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e l'Unione in materia disciplinare, nonchè di pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'art.7 del presente Statuto.
Al Collegio si può ricorrere non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che si vuole impugnare.
Il Collegio dei Probiviri deve riunirsi non oltre 60 giorni dopo la presentazione di un ricorso e deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla sua prima riunione.
Tutti gli uffici dell'Unione sono tenuti a fornire, a richiesta del Collegio dei Probiviri, quei documenti ed informazioni che questo ritiene opportuno richiedere per la decisione della vertenza della quale lo stesso è stato investito.
Il Presidente del Collegio, di ogni decisione emessa dal Collegio stesso, ne deve dare comunicazione mediante lettera raccomandata, al ricorrente ed al Comitato Esecutivo. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione del provvedimento non sia disposta dallo stesso Collegio, nella sua prima riunione, sempre che il ricorrente ne abbia fatto espressa istanza.
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
Art. 20 - Fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale tutti i membri dei Comitati provinciali della Regione. L'Assemblea regionale elegge un Consiglio composto di tanti membri quante le province formanti la Regione. L'Assemblea provvede altresì alla elezione del Presidente e del Vicepresidente regionale.
Il Consiglio regionale ha sede nel capoluogo di regione o nella sezione ove risiede il Presidente del Consiglio stesso ed usufruisce dei locali, dei servizi e del personale di quella sezione provinciale.
Il Consiglio regionale può conferire a propri componenti incarichi settoriali per materia, con il coordinamento del Presidente regionale e nominare uno o più vicepresidenti vicari.
Le spese di funzionamento del Consiglio regionale sono a carico della Presidenza nazionale, tranne che per quel Consiglio regionale che si auto finanzia con il contributo dell'Ente Regione, mentre le eventuali spese di trasferta sostenute dai componenti il Consiglio regionale sono a carico delle rispettive sezioni provinciali.
L'Assemblea regionale ha il compito di programmare l'attività da svolgere presso l'Ente Regione, avute presenti le necessità delle Sezioni sia nel loro insieme che singolarmente, di promuovere presso l'Ente Regione iniziative atte a sviluppare interventi a favore della categoria rappresentata; di coordinare, in relazione al programma regionale, l'attività delle Sezioni e di assolvere ogni altra attribuzione che il Comitato Esecutivo ritiene opportuno affidargli.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due successivi mandati associativi.
Tuttavia si può procedere a nuova elezione delle cariche quando lo richieda la maggioranza dei componenti l'Assemblea regionale. Il Vicepresidente regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento anche per la partecipazione al Consiglio nazionale.
Fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 del presente Statuto, la carica di Presidente regionale è compatibile con ogni altra carica associativa.
DEL COORDINAMENTO REGIONALE
Art. 20 bis - I Presidenti regionali eleggono i 3 coordinatori dei Consigli regionali per le varie aree geografiche (nord, centro, sud/isole).
DELLA SEZIONE PROVINCIALE
Art. 21 - La Sezione provinciale è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Unione.
E' retta da un Comitato provinciale eletto dall'Assemblea provinciale dei soci ed composto di tre membri fino a cento soci, di cinque fino a duecento soci, di sette fino a cinquecento soci, di nove fino a mille e di undici oltre i mille soci.
Il Comitato provinciale elegge nel suo seno il Presidente, che assume anche la carica di Presidente del comitato stesso, ed il Vicepresidente sezionale.
Il Segretario della sezione è nominato dal Presidente della sezione stessa tra i componenti del Comitato provinciale.
L'Assemblea provinciale elegge altresì il collegio dei sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci e non soci della sezione. Tutti gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE
Art. 22 - L'Assemblea provinciale si riunisce in via ordinaria ogni anno ed in via straordinaria quando il Comitato Esecutivo o il Comitato provinciale lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti alla sezione. Ad essa partecipano tutti i soci iscritti prima della data dell'avviso di convocazione ed in regola con i pagamenti.
La convocazione dell'Assemblea provinciale è fatta a cura del Presidente della sezione mediante avvisi personali a tutti i soci o a mezzo stampa, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
L'Assemblea provinciale è presieduta dal presidente della sezione o dal vicepresidente o dal più anziano dei componenti il Comitato provinciale e procede con le norme previste per il Congresso Nazionale.
Di ogni assemblea provinciale deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della stessa e, entro cinque giorni, ne deve essere trasmesso copia al Comitato Esecutivo.
Sono di competenza dell'Assemblea provinciale oltre all'elezione del Comitato provinciale e del Collegio dei Sindaci di cui all'art.21:
a) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
b) l'elezione dei rappresentanti ordinari e dei rappresentanti supplenti al Congresso nazionale;
L'Assemblea provinciale delibera inoltre sugli altri argomenti che le sono sottoposti dal Comitato provinciale nonchè dagli organi dell'Unione.
DEL COMITATO PROVINCIALE
Art. 23 - Il Comitato provinciale provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea provinciale dei soci nonchè alla esecuzione delle disposizioni emanate dal Comitato regionale e dagli organi dell'Unione.
Il Comitato provinciale delibera sulle domande di ammissione a socio: adotta inoltre i provvedimenti disciplinari: avverso si può ricorrere a norma degli articoli 7 e 35 dello Statuto.
Il Comitato provinciale si riunisce in linea di massima una volta al mese e quando il presidente della sezione lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le convocazioni vengono fatte a cura del presidente della sezione il quale provvede, per quelle straordinarie, a darne avviso personale ai componenti il Comitato provinciale almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione.
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza.
DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO
Art. 24 - Il Presidente della sezione sovrintende e risponde del funzionamento della sezione e provvede alla sua amministrazione in conformità allo Statuto, ai regolamenti e alle direttive impartitegli dagli organi dell'Unione e dal Comitato provinciale.
Il Vicepresidente sezionale sostituisce il Presidente della sezione in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nello svolgimento dei compiti ad esso delegati.
Il Segretario vigila sul regolare svolgimento dei servizi di segreteria. In particolare egli cura che siano tenuti al corrente:
a) lo schedario dei soci;
b) il registro delle adunanze delle Assemblee;
c) il registro delle deliberazioni del Comitato provinciale.
Il Presidente ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato.
Il Segretario ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle spese della sezione.
DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI SINDACI
Art. 25 - Il Collegio provinciale dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria della sezione provinciale e ne vista i bilanci.
I Sindaci debbono ispezionare i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa, informando il Presidente della sezione e il Comitato Esecutivo di qualsiasi eventuale irregolarità. Il Collegio provinciale dei Sindaci si riunisce ogni tre mesi ed emette regolare verbale.
DELLA SOTTOSEZIONE
Art. 26 - La Sottosezione comunale o intercomunale fa parte della sezione del territorio provinciale di appartenenza. La sua costituzione è deliberata dal Comitato provinciale e ratificata dal Comitato Esecutivo.
I soci della Sottosezione eleggono un Comitato composto dal Presidente della Sottosezione e da due consiglieri che durano in carica quattro anni.
La Sottosezione ha una propria contabilità ma la sua gestione ed il suo patrimonio rientrano in un'apposita voce del bilancio della Sezione provinciale da cui dipende.
La Sezione provinciale provvede al finanziamento delle proprie Sottosezioni, in relazione al numero degli invalidi residenti nel territorio di ciascuna Sottosezione.
Per altro, ove ricorrano circostanze eccezionali, il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, potrà deliberare che la Sottosezione abbia gli stessi poteri, attribuzioni ed obblighi della Sezione provinciale. In tal caso l'Assemblea dei soci della Sottosezione eleggerà gli stessi organi previsti per la Sezione provinciale.
In caso di costituzione di una o più Sottosezioni comunali o intercomunali, la Sezione o le Sezioni provinciali competenti per territorio perderanno l'amministrazione dei soci residenti nel territorio attribuito alla giurisdizione della o delle Sottosezioni autonome.
DEI BILANCI
Art. 27 - L'esercizio finanziario dell'Unione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consolidato dell'Unione, redatto dal Comitato Esecutivo e corredato dalla relazione del Collegio Centrale dei Sindaci è approvato dal Consiglio Nazionale; il preventivo entro il 30 novembre ed il consuntivo entro il 30 giugno successivo.
I bilanci delle Sezioni provinciali, redatti dai Comitati provinciali e corredati dalla relazione dei sindaci, sono approvati dal Consiglio regionale.
DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI
Art. 28 - Il Patrimonio sociale formato:
a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Unione;
b) da donazioni e lasciti.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Unione sarà devoluto a fini di utilità sociale.
Il relativo provvedimento sarà adottato dal Congresso Nazionale, convocato in via straordinaria. Al fine della devoluzione dei beni per la determinazione del patrimonio netto, mobiliare ed immobiliare destinabile alle finalità di cui al comma precedente, il Congresso si avvarrà -sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato- di un Comitato tecnico qualificato, a norma di legge.
Art. 29 - I mezzi di esercizio di cui l'Unione dispone per il proprio funzionamento sono:
a) le rendite patrimoniali;
b) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
c) le tasse di ammissione a socio e le quote di tesseramento;
d) proventi eventuali di qualsiasi specie.
Art. 30 - Il Consiglio nazionale stabilisce, annualmente, sulla base delle risorse economiche della sede centrale e delle sedi periferiche l'importo della quota sociale nonchè la ripartizione della stessa tra Sede centrale e Sezioni provinciali.
Ogni iniziativa delle Sezioni provinciali che possa comportare un provento, deve essere autorizzata preventivamente dal Comitato Esecutivo.
DELLA DISCIPLINA
Art. 31 - La qualità di appartenenza all'Unione si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione;
c) per cancellazione, qualora l'iscritto non abbia i requisiti previsti dall'art.5;
d) per sospensione;
e) per espulsione.
Art. 32 - Per quanto previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art.31, delibera il Comitato provinciale, organo collegiale espressamente convocato. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere escluso dall'Unione ad altro titolo.
Il socio non può essere riammesso se non attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del Comitato provinciale.
Possono essere radiati i soci morosi nel versamento delle quote di tesseramento da oltre sei mesi. Il socio radiato può essere riammesso purch� presenti nuova domanda di ammissione e paghi le quote arretrate.
Art. 33 - Qualora il socio abbia compiuto atti di indisciplina o sia responsabile di violazione delle norme di cui all'art.6, a seconda della gravità del caso, è passibile:
1) di sospensione da ogni attività associativa da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni;
2) di espulsione.
Possono prendere tali provvedimenti disciplinari:
a) il Comitato provinciale, organo collegiale espressamente convocato, a carico di coloro che non ricoprono cariche sociali o che non l'abbiano ricoperte nell'ultimo anno;
c) il Comitato Esecutivo a carico di coloro che ricoprano o che abbiano ricoperto nell'ultimo anno cariche sociali.
I Comitati possono, anche in via cautelare, disporre la sospensione immediata da qualsiasi attività associativa.
Prima di adottare i provvedimenti disciplinari devono essere contestati al socio tutti gli addebiti e deve essergli concesso un termine non inferiore a quindici giorni per le discolpe.
Art. 34 - Qualora il Consiglio regionale, la sezione o la sottosezione, non si attengano alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti nonch� alle direttive o disposizioni impartite dagli organi dell'Unione, il Comitato Esecutivo può adottare provvedimenti disciplinari a carico di uno o più componenti e, in caso di gravità disporre anche lo scioglimento del Consiglio regionale, del Comitato provinciale e del Comitato della sottosezione.
Qualora per ragioni e convenienze amministrative o di analoga natura la sezione non fosse in condizioni di funzionare, il Comitato Esecutivo può disporre temporaneamente l'aggregazione della stessa ad una sezione viciniore della stessa regione.
Con la deliberazione di scioglimento dei suddetti Comitati, il Comitato Esecutivo nomina uno o più delegati a reggere la sezione o la sottosezione, i quali dovranno provvedere entro sei mesi alla convocazione dell'Assemblea per eleggere le nuove cariche.
Art. 35 - Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato provinciale, organo collegiale, espressamente convocato, il socio può ricorrere, in prima istanza, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al Comitato Esecutivo.
Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato Esecutivo si può ricorrere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, al Collegio dei probiviri.
Contro le delibere definitive di esclusione è fatta salva la possibilità da parte del socio radiato di ricorrere all'autorità giurisdizionale.
Art. 36 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto provvedono il Regolamento interno e, in difetto, le leggi vigenti dello Stato |
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